Descrizione
ORDINANZA N° 19 del 29/06/2026
OGGETTO: DIVIETO ALL'USO IRRIGUO DELL'ACQUA POTABILE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerato che durante la stagione estiva sussistono notevoli difficoltà per assicurare alla cittadinanza
l’approvvigionamento idrico necessario per i fabbisogni domestici;
Rilevato che in tale periodo la richiesta d’acqua per usi domestici risulta aumentata;
Ritenuto di dover impedire sprechi delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l’erogazione
dell’acqua per usi potabili domestici della popolazione;
Ravvisata, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l’utilizzo dell’acqua per usi diversi da quelli domestici;
Visto che sussistono gli elementi affinché, siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio alla salute pubblica;
Visto l’Art. 98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;
Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
O R D I N A
per motivi di igiene e salute pubblica, a decorrere dalla data delle presente Ordinanza e sino a
provvedimento di revoca, il rispetto delle seguenti norme su tutto il territorio comunale:
1. è fatto DIVIETO ASSOLUTO di utilizzare l’acqua della condotta idrica per uso irriguo ed
innaffiamento di orti e terreni agricoli;
2. è fatto DIVIETO di innestare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che impediscano il
libero prelievo dell’acqua, per riempire serbatoi, botti o cisterne installati su autoveicoli o portati a
rimorchio;
3. è fatto DIVIETO di prelevare con qualsiasi mezzo l’acqua da fontane pubbliche per essere
trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti (uso domestico e
potabile);
A V V E R T E
a) che i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, fatto salvo il disposto dell’Art. 650 del c.p., con la sanzione amministrativa di € 500,00 (cinquecento euro);
b) che in caso di recidiva la sanzione si intende raddoppiata;
c) che sono esenti dal rispetto della presente Ordinanza coloro che utilizzano l’acqua per ragione di interesse pubblico autorizzate da questa Amministrazione;
D I S P O N E
che alla presente Ordinanza, oltre ad essere affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, sia data ampia diffusione attraverso manifesti ed avvisi sul territorio, nonché mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cicala.
Il presente provvedimento sarà trasmesso, al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Carlopoli, al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Serrastretta.
La Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine, ciascuna per le proprie competenze, sono incaricate di accertare la perfetta ottemperanza al presente provvedimento.
Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di affissione.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Luigi Bonacci
OGGETTO: DIVIETO ALL'USO IRRIGUO DELL'ACQUA POTABILE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerato che durante la stagione estiva sussistono notevoli difficoltà per assicurare alla cittadinanza
l’approvvigionamento idrico necessario per i fabbisogni domestici;
Rilevato che in tale periodo la richiesta d’acqua per usi domestici risulta aumentata;
Ritenuto di dover impedire sprechi delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l’erogazione
dell’acqua per usi potabili domestici della popolazione;
Ravvisata, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l’utilizzo dell’acqua per usi diversi da quelli domestici;
Visto che sussistono gli elementi affinché, siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio alla salute pubblica;
Visto l’Art. 98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;
Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
O R D I N A
per motivi di igiene e salute pubblica, a decorrere dalla data delle presente Ordinanza e sino a
provvedimento di revoca, il rispetto delle seguenti norme su tutto il territorio comunale:
1. è fatto DIVIETO ASSOLUTO di utilizzare l’acqua della condotta idrica per uso irriguo ed
innaffiamento di orti e terreni agricoli;
2. è fatto DIVIETO di innestare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che impediscano il
libero prelievo dell’acqua, per riempire serbatoi, botti o cisterne installati su autoveicoli o portati a
rimorchio;
3. è fatto DIVIETO di prelevare con qualsiasi mezzo l’acqua da fontane pubbliche per essere
trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti (uso domestico e
potabile);
A V V E R T E
a) che i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, fatto salvo il disposto dell’Art. 650 del c.p., con la sanzione amministrativa di € 500,00 (cinquecento euro);
b) che in caso di recidiva la sanzione si intende raddoppiata;
c) che sono esenti dal rispetto della presente Ordinanza coloro che utilizzano l’acqua per ragione di interesse pubblico autorizzate da questa Amministrazione;
D I S P O N E
che alla presente Ordinanza, oltre ad essere affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, sia data ampia diffusione attraverso manifesti ed avvisi sul territorio, nonché mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cicala.
Il presente provvedimento sarà trasmesso, al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Carlopoli, al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Serrastretta.
La Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine, ciascuna per le proprie competenze, sono incaricate di accertare la perfetta ottemperanza al presente provvedimento.
Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di affissione.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Luigi Bonacci