Descrizione
ORDINANZA N° 20 del 29/06/2026
Servizio Tecnico
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEL PERIODO ESTIVO DIVIETI E SANZIONI - ANNO 2026
IL SINDACO
quale autorità territoriale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera c) e dell’art. 6 del D.Lgs.n. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”;
Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni; Accertato che, l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia e che le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché divietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931, n° 773;
Vista la L.R. 51/2017;
Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Visto il titolo III del D.L.vo n°139 dell’08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
Visto l’art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visto il D.L.vo n. 1/2018“Codicedi Protezione Civile”;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021;
Visto il Piano Regionale per la Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi AIB 2026, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 185 del 22/04/2026;
ORDINA
Art. 1: Durante il periodo di massima pericolosità compreso tra il 15 Giugno 2026 ed il 15 Ottobre 2026 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari, terreni cespugliati, posti sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:
Art. 2: I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10 luglio 2026 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.
Art. 3: La sterpaglia, la vegetazione erbacea e arbustiva secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le linee ferroviarie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e dei proprietari frontisti delle strade vicinali e interpoderali dovrà essere eliminata, senza ricorrere all’uso del fuoco entro il 30 giugno di ogni anno, per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.
La rilevanza della rete viaria suddetta sarà valutata dagli enti gestori attraverso la definizione di un’area di rispetto intorno ai singoli elementi infrastrutturali lineari, attribuendo un peso e una distanza di rispetto diversi secondo l’importanza del singolo elemento lineare, con l’obiettivo di tenere conto delle diverse intensità di traffico sostenute dagli elementi viari; si dovrà comunque mantenere sgombre le banchine e le scarpate delle suddette infrastrutture lineari suddette specialmente se confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse.
Art. 4: Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l’utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegradazione e compostaggio.
Art. 5: È vietato, procedere allo smaltimento dei residui vegetali di qualsiasi tramite la combustione degli stessi.
Art. 6: I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra di sterpaglia e priva di vegetazione erbacea e arbustiva secca l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00.
Art. 7: I detentori di ogni manufatto-cascinali, stalle, fienili, ricoveri stallatici, ricoveri e qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture e/o costruzioni, una fascia di rispetto, completamente sgombra di sterpaglia, vegetazione erbacea-arbustiva di larghezza non inferiore a mt. 10,00.
Art. 8: Obbligo dei soggetti richiamati nella presente di ATTUARE le suddette AZIONI e ATTIVITÀ ENTRO E NON OLTRE n. 20 GIORNI dalla DATA di EMISSIONE della PRESENTE ORDINANZA.
Art. 9: Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l’area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell’attività pirotecnica ed in grado di controllare l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
SANZIONI
RICORDA
o Numero Unico di Emergenza Tel. 112;
o Pronto intervento emergenza incendio boschivo Tel. 1515;
o Carabinieri Forestali di Serrastretta Tel. 0968 81149;
Numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi:
800 496 496
DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni nonché affissa alle bacheche comunali e resa pubblica, al fine di garantire la maggiore diffusione possibile, nell’ambito del territorio comunale mediante affissione di manifesti.
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza viene trasmessa:
o Prefettura di Catanzaro;
o Regione Calabria Dip.to Agricoltura/U.O. Politiche della montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo;
o Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile - Catanzaro;
o Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Catanzaro;
o Comando Carabinieri Forestale – Serrastretta;
o Ferrovie della Calabria S.r.L. – Catanzaro
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria.
Il Sindaco
Alessandro Falvo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 14/07/2026.
Data 29/06/2026
L'Addetto alla Pubblicazione
Luigi Bonacci
Servizio Tecnico
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEL PERIODO ESTIVO DIVIETI E SANZIONI - ANNO 2026
IL SINDACO
quale autorità territoriale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera c) e dell’art. 6 del D.Lgs.n. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”;
Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni; Accertato che, l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia e che le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché divietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931, n° 773;
Vista la L.R. 51/2017;
Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Visto il titolo III del D.L.vo n°139 dell’08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
Visto l’art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visto il D.L.vo n. 1/2018“Codicedi Protezione Civile”;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021;
Visto il Piano Regionale per la Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi AIB 2026, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 185 del 22/04/2026;
ORDINA
Art. 1: Durante il periodo di massima pericolosità compreso tra il 15 Giugno 2026 ed il 15 Ottobre 2026 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari, terreni cespugliati, posti sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:
- accendere fuochi all’aperto nei boschi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli a distanza minore di 50 mt. dai medesimi, aumentata a 100 mt. nel periodo di massima pericolosità;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, nei boschi e nei terreni cespugliati;
- inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell’erba secca;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali;
- l’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;
- nel periodo di massima pericolosità fumare nei boschi, nelle strade nei sentieri che li attraversano;
- compiere azioni che possano generare fiamma libera con conseguente pericolo di innesco incendio;
- gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigarette lungo le strade confinanti con aree boscate, all’interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea e arbustiva;
- fuochi di artificio nei boschi.
Art. 2: I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10 luglio 2026 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.
Art. 3: La sterpaglia, la vegetazione erbacea e arbustiva secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le linee ferroviarie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e dei proprietari frontisti delle strade vicinali e interpoderali dovrà essere eliminata, senza ricorrere all’uso del fuoco entro il 30 giugno di ogni anno, per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.
La rilevanza della rete viaria suddetta sarà valutata dagli enti gestori attraverso la definizione di un’area di rispetto intorno ai singoli elementi infrastrutturali lineari, attribuendo un peso e una distanza di rispetto diversi secondo l’importanza del singolo elemento lineare, con l’obiettivo di tenere conto delle diverse intensità di traffico sostenute dagli elementi viari; si dovrà comunque mantenere sgombre le banchine e le scarpate delle suddette infrastrutture lineari suddette specialmente se confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse.
Art. 4: Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l’utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegradazione e compostaggio.
Art. 5: È vietato, procedere allo smaltimento dei residui vegetali di qualsiasi tramite la combustione degli stessi.
Art. 6: I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra di sterpaglia e priva di vegetazione erbacea e arbustiva secca l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00.
Art. 7: I detentori di ogni manufatto-cascinali, stalle, fienili, ricoveri stallatici, ricoveri e qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture e/o costruzioni, una fascia di rispetto, completamente sgombra di sterpaglia, vegetazione erbacea-arbustiva di larghezza non inferiore a mt. 10,00.
Art. 8: Obbligo dei soggetti richiamati nella presente di ATTUARE le suddette AZIONI e ATTIVITÀ ENTRO E NON OLTRE n. 20 GIORNI dalla DATA di EMISSIONE della PRESENTE ORDINANZA.
Art. 9: Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l’area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell’attività pirotecnica ed in grado di controllare l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
SANZIONI
- Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa determinata ai sensi del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione della specifica normativa.
- Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.
- Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 30 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 5.000,00 e non superiore ad € 50.000,00, ai sensi dell’art.10 della Legge n° 353 del 21/11/2000 e s.m.i.
- E' fatta salva ogni altra sanzione e pagamento di somma derivante da normativa regionale. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
RICORDA
- che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche.
- che chiunque avvisti un incendio deve darne immediata comunicazione ad una delle seguenti Forze di Polizia o Soccorso:
o Numero Unico di Emergenza Tel. 112;
o Pronto intervento emergenza incendio boschivo Tel. 1515;
o Carabinieri Forestali di Serrastretta Tel. 0968 81149;
Numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi:
800 496 496
DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni nonché affissa alle bacheche comunali e resa pubblica, al fine di garantire la maggiore diffusione possibile, nell’ambito del territorio comunale mediante affissione di manifesti.
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza viene trasmessa:
o Prefettura di Catanzaro;
o Regione Calabria Dip.to Agricoltura/U.O. Politiche della montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo;
o Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile - Catanzaro;
o Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Catanzaro;
o Comando Carabinieri Forestale – Serrastretta;
o Ferrovie della Calabria S.r.L. – Catanzaro
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria.
Il Sindaco
Alessandro Falvo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 14/07/2026.
Data 29/06/2026
L'Addetto alla Pubblicazione
Luigi Bonacci