Descrizione
Istituzione area pedonale urbana con relativa chiusura traffico veicolare in piazza san giacomo, piazza tallarico
via roma e via garibaldi
Il responsabile dell’area tecnica
Ordina
Per le motivazioni espresse in premessa:
L’istituzione dell’area pedonale urbana dal 29 luglio al 31 agosto 2024, dalle ore 21:00 alle ore 00:00 con divieto di transito a tutti i veicoli nelle seguenti strade comunali:
Dispone
Nelle ore in cui vige il divieto di transito, i veicoli eventualmente già in sosta all’interno di autorimesse private, potranno, in via eccezionale, lasciare tali aree, con andatura a passo d’uomo, percorrendo la via più breve.
In deroga a quanto previsto, l’accesso all’area pedonale è consentito esclusivamente ai veicoli sotto indicati:
Le biciclette condotte da bambini accompagnati da adulti (ad esclusione delle serate in cui si svolgono pubbliche manifestazioni) possono circolare nell’area pedonale con l’obbligo di dare precedenza ai pedoni e, nel caso in cui siano di intralcio o di pericolo per i pedoni stessi, devono essere condotti a mano con massima diligenza e prudenza;
In caso di manifestazioni pubbliche, le disposizioni relative alla disciplina della sosta e del transito saranno rese note con l’adozione di apposito provvedimento.
La polizia municipale e gli altri soggetti individuati dall’art. 12 del vigente codice della strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori a norma di legge.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio, affissione nei luoghi pubblici e mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, che saranno posti a carico della divisione tecnica comunale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al tar competente ai sensi della l. 1034/71 e successive modificazioni, o al presidente della repubblica, ai sensi dell’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971 n°1199, rispettivamente entro 60 gg. Ed entro 120 gg. A decorrere dalla data della sua pubblicazione. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del d.lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei lavori pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con d.p.r. n° 495/1992;
Dalla residenza municipale, 29 luglio 2024
via roma e via garibaldi
Il responsabile dell’area tecnica
- viste le precedenti esperienze positive relativamente all’istituzione dell’area pedonale durante il periodo di luglio ed agosto, nelle ore serali;
- considerata la volontà dell’amministrazione di continuare anche per l’anno 2024 la suddetta esperienza;
- visto l’art. 3 del d. Lgs n. 285/1992 che definisce le aree pedonali e le zone a traffico limitato ed indica i veicoli che vi possono accedere, consentendo ai comuni di introdurre ulteriori restrizioni alla circolazione dei veicoli, previa apposita segnalazione;
- visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto decreto legislativo approvato con d.p.r. 16.12.1992, n. 495;
- avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade interessate e del traffico che vi si presenta;
- visto il d.lgs 267/2000;
Ordina
Per le motivazioni espresse in premessa:
L’istituzione dell’area pedonale urbana dal 29 luglio al 31 agosto 2024, dalle ore 21:00 alle ore 00:00 con divieto di transito a tutti i veicoli nelle seguenti strade comunali:
- piazza san giacomo
• piazza tallarico
• via roma
• via garibaldi - fino all’incrocio con via vittorio emanuele ii (ex ufficio postale)
Dispone
Nelle ore in cui vige il divieto di transito, i veicoli eventualmente già in sosta all’interno di autorimesse private, potranno, in via eccezionale, lasciare tali aree, con andatura a passo d’uomo, percorrendo la via più breve.
In deroga a quanto previsto, l’accesso all’area pedonale è consentito esclusivamente ai veicoli sotto indicati:
- veicoli di residenti e/o domiciliati, diretti ad abitazioni, garage o autorimesse private ubicate in via ombrosa, via centrale e piazza san giacomo, che dovranno accedere nell’area pedonale da via umberto i, ed in piazza g. Tallarico accedendo dalla traversa di via vittorio emanuele ii a condizione che siano condotte a passo d’uomo e con tutte le cautele possibili, vista la presenza di bambini;
- veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, purché siano giustificati da valide ragioni (residenza, attività lavorativa, accesso a strutture pubbliche o private ivi ubicate);
- veicoli in servizio di emergenza (di polizia o antincendio, di protezione civile e autoambulanze)
- veicoli al servizio di manifestazioni o di altri eventi, se autorizzati o con delega dalla polizia municipale.
Le biciclette condotte da bambini accompagnati da adulti (ad esclusione delle serate in cui si svolgono pubbliche manifestazioni) possono circolare nell’area pedonale con l’obbligo di dare precedenza ai pedoni e, nel caso in cui siano di intralcio o di pericolo per i pedoni stessi, devono essere condotti a mano con massima diligenza e prudenza;
In caso di manifestazioni pubbliche, le disposizioni relative alla disciplina della sosta e del transito saranno rese note con l’adozione di apposito provvedimento.
La polizia municipale e gli altri soggetti individuati dall’art. 12 del vigente codice della strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori a norma di legge.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio, affissione nei luoghi pubblici e mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, che saranno posti a carico della divisione tecnica comunale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al tar competente ai sensi della l. 1034/71 e successive modificazioni, o al presidente della repubblica, ai sensi dell’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971 n°1199, rispettivamente entro 60 gg. Ed entro 120 gg. A decorrere dalla data della sua pubblicazione. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del d.lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei lavori pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con d.p.r. n° 495/1992;
Dalla residenza municipale, 29 luglio 2024