Descrizione
Decalogo vendita e somministrazione alcolici e superalcolici
Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare superiore a 1,2 gradi, per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol nel volume.
DALLE ORE 3.00 ALLE ORE 6.00 NESSUNA TIPOLOGIA DI ESERCIZIO PUO’ VENDERE E/O SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE
La normativa prevede che i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dal 1° e 2° comma dell’art. 86 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità , spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, DEVONO INTERROMPERE la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ALLE ORE 3 E NON POSSONO RIPRENDERLA NELLE TRE ORE SUCCESSIVE, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (Art. 6 co. 2 D.L. 117/2007).
ESERCIZI DI VICINATO STOP DELLA VENDITA DALLE ORE 24:00 ALLE ORE 06:00
I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, DEVONO INTERROMPERE LA VENDITA PER ASPORTO di bevande alcoliche e superalcoliche DALLE ORE 24:00 ALLE ORE 6:00, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. (Art. 6 comma 2 bis del D.L. n. 117/2007)
L'inosservanza di entrambe le suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 ad € 20.000,00.
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dei suddetti obblighi è disposta la SOSPENSIONE della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. (Art. 6 co. 3 D.L. 117/2007).
VENDITA TRA LE ORE 24:00 E LE ORE 07:00 SOLO PUBBLICI ESERCIZI
La legge 30 marzo 2001, n. 125 all’art. 14 bis, stabilisce che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7 (MA TRA LE ORE 03:00 E LE ORE 06:00 E’ VIETATA DAL D.L. 117/2007) possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista primo comma dell’art. 86 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 12.000,00.
E’ disposta anche la CONFISCA della merce e delle attrezzature utilizzate DISTRIBUTORI AUTOMATICI STOP VENDITA ALLE ORE 24:00.
Se un distributore automatico dopo le ore 24:00 effettua la vendita di alcolici (ai maggiorenni poiché per i minori è sempre vietata), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad €30.000,00.
E’ disposta anche la CONFISCA della merce e delle attrezzature utilizzate.
NORMATIVA PER I MINORI VENDITA E/O SOMMNISTRAZINE DI BEVANDE ALCOLICHE MINORI DI ANNI 16
Il Codice Penale all’art. 689 vieta la somministrazione in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità .
E’ previsto l'arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.
Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 euro a € 25.000,00 con la SOSPENSIONE dell'attività per tre mesi.
MINORI DI ANNI 18
L’art 14-ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125 prevede il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18.
Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità , tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
Salvo che il fatto non costituisca reato (vedi art. 689 Codice Penale), si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.
Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.000,00 con la SOSPENSIONE dell’attività per tre mesi.
DISPONIBILITA’ NEL LOCALE DI ETILOMETRO PRECURSORE E TABELLA SUGLI EFFETTI DELL’ALCOL
I titolari e i gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso
almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore
chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla
guida dopo l'assunzione di alcol.
Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità , espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
L'inosservanza delle presenti disposizioni (etilometro e tabelle) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 1.200,00 (Art. 6 co. 2 quater del D.L. 117/2007).
Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare superiore a 1,2 gradi, per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol nel volume.
DALLE ORE 3.00 ALLE ORE 6.00 NESSUNA TIPOLOGIA DI ESERCIZIO PUO’ VENDERE E/O SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE
La normativa prevede che i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dal 1° e 2° comma dell’art. 86 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità , spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, DEVONO INTERROMPERE la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ALLE ORE 3 E NON POSSONO RIPRENDERLA NELLE TRE ORE SUCCESSIVE, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (Art. 6 co. 2 D.L. 117/2007).
ESERCIZI DI VICINATO STOP DELLA VENDITA DALLE ORE 24:00 ALLE ORE 06:00
I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, DEVONO INTERROMPERE LA VENDITA PER ASPORTO di bevande alcoliche e superalcoliche DALLE ORE 24:00 ALLE ORE 6:00, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. (Art. 6 comma 2 bis del D.L. n. 117/2007)
L'inosservanza di entrambe le suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 ad € 20.000,00.
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dei suddetti obblighi è disposta la SOSPENSIONE della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. (Art. 6 co. 3 D.L. 117/2007).
VENDITA TRA LE ORE 24:00 E LE ORE 07:00 SOLO PUBBLICI ESERCIZI
La legge 30 marzo 2001, n. 125 all’art. 14 bis, stabilisce che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7 (MA TRA LE ORE 03:00 E LE ORE 06:00 E’ VIETATA DAL D.L. 117/2007) possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista primo comma dell’art. 86 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 12.000,00.
E’ disposta anche la CONFISCA della merce e delle attrezzature utilizzate DISTRIBUTORI AUTOMATICI STOP VENDITA ALLE ORE 24:00.
Se un distributore automatico dopo le ore 24:00 effettua la vendita di alcolici (ai maggiorenni poiché per i minori è sempre vietata), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad €30.000,00.
E’ disposta anche la CONFISCA della merce e delle attrezzature utilizzate.
NORMATIVA PER I MINORI VENDITA E/O SOMMNISTRAZINE DI BEVANDE ALCOLICHE MINORI DI ANNI 16
Il Codice Penale all’art. 689 vieta la somministrazione in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità .
E’ previsto l'arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.
Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 euro a € 25.000,00 con la SOSPENSIONE dell'attività per tre mesi.
MINORI DI ANNI 18
L’art 14-ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125 prevede il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18.
Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità , tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
Salvo che il fatto non costituisca reato (vedi art. 689 Codice Penale), si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.
Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.000,00 con la SOSPENSIONE dell’attività per tre mesi.
DISPONIBILITA’ NEL LOCALE DI ETILOMETRO PRECURSORE E TABELLA SUGLI EFFETTI DELL’ALCOL
I titolari e i gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso
almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore
chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla
guida dopo l'assunzione di alcol.
Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità , espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
L'inosservanza delle presenti disposizioni (etilometro e tabelle) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 1.200,00 (Art. 6 co. 2 quater del D.L. 117/2007).