Descrizione
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020). TERZA ANNUALITA’
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;
Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;
Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19;
Considerato che, nella gestione successiva all’emergenza epidemiologica da Covid-19, L’Amministrazione ritiene necessario garantire il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all’esercizio delle attività;
Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per l’anno 2022 (terza annualità) di un contributo di euro 15.818,00 da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che insistono sul territorio;
Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 54 in data 15.09.2025, ha stabilito i criteri di assegnazione del contributo in oggetto;
RENDE NOTO
che questo Comune intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali ubicate sul territorio comunale un contributo a fondo perduto, relativo all’anno 2022 (terza annualità), secondo la procedura di seguito specificata:
1. Finalità
Il presente avviso è finalizzato a garantire il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con sede operativa nel comune di CICALA
Il contributo è cumulabile con le altre misure di sostegno previste da norme statali e regionali in favore di famiglie, lavoratori e imprese in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Importo complessivo
L’ammontare complessivo delle risorse economiche destinate alle finalità di cui al punto 1 è pari, per l’anno 2022, ad euro 15.818,00
3. Soggetti beneficiari
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 possono accedere ai contributi di cui al presente avviso le piccole imprese e le microimprese, in qualsiasi forma giuridica, che svolgano l’attività economica attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio comunale.
Per piccola impresa deve intendersi a norma dell’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Per microimpresa deve intendersi a norma dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Tutte le imprese che intendono richiedere il contributo:
- devono essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento e non devono essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- non devono avere debiti tributari nei confronti del Comune o devono impegnarsi a saldare eventuali debiti esistenti prima della liquidazione del contributo eventualmente concesso, autorizzando in ogni caso il Comune ad applicare la compensazione delle somme.
4. Criteri di attribuzione del contributo
Il contributo a fondo perduto relativamente all’anno 2022 è concesso in relazione spese di gestione, ivi comprese le spese relative alla ristrutturazione, all’ammodernamento e all’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali.
Ogni impresa può presentare un’unica richiesta di contributo.
Il fondo è complessivamente pari a euro 15.818,00 così suddivisi:
a) euro 1.000,00 cadauno, per le spese di gestione sostenute dalle imprese che avevano subito nell’anno 2020 una sospensione della propria attività, totale o parziale a seguito di provvedimenti statali o regionali per un periodo superiore a 90 giorni e comunque già presenti nell’elenco 2020 e che sono ancora in attività;
b) di seguito, euro 500,00 cadauno, per le spese di gestione sostenute dalle imprese che non avevano subito nell’anno 2020 sospensione delle proprie attività e che comunque erano già presenti nell’elenco 2020 e che sono ancora in attività;
c) in appresso, euro 250,00 cadauno, per le spese di gestione sostenute dalle imprese non presenti nell’elenco 2020, ma che comunque erano già aperte nel 2020 e sono ancora in attività;
d) infine, tutte le eventuali somme residue saranno redistribuite proporzionalmente fra tutte le domande pervenute, così come, in caso le richieste superino la somma disponibile, i contributi saranno opportunamente riparametrati percentualmente;
e) tutte le aziende che presenteranno domanda dovranno dichiarare di non avere debiti tributari nei confronti del Comune o di impegnarsi a saldare eventuali debiti esistenti prima della liquidazione del contributo eventualmente concesso, autorizzando in ogni caso il Comune ad applicare la compensazione delle somme.
5. Modalità di presentazione della domanda
Le richieste di contributo devono essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 19.10.2025.
Le richieste possono essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC: protocollo.cicala@asmepec.it) oppure con consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Cicala.
Le richieste devono essere presentate secondo il modello allegato al presente avviso.
Le richieste devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate dell’impresa e corredate della copia fotostatica non autenticata del documento d’identità o di riconoscimento del sottoscrittore.
6. Altre informazioni
Il Comune, a seguito della presentazione delle richieste, può richiedere di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell’erogazione del contributo e può procedere a controllare la veridicità delle dichiarazioni effettuate.
A conclusione della fase istruttoria, il Comune provvederà a comunicare l’ammissione al contributo mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell’ente nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.
Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
Il Comune ha facoltà di annullare il presente avviso in qualsiasi fase del procedimento. In caso di mancato stanziamento per qualsiasi motivo delle risorse previste dal D.P.C.M. 24 settembre 2020, i richiedenti non avranno diritto a nessun contributo.
Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Rosario Cianflone
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;
Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;
Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19;
Considerato che, nella gestione successiva all’emergenza epidemiologica da Covid-19, L’Amministrazione ritiene necessario garantire il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all’esercizio delle attività;
Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per l’anno 2022 (terza annualità) di un contributo di euro 15.818,00 da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che insistono sul territorio;
Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 54 in data 15.09.2025, ha stabilito i criteri di assegnazione del contributo in oggetto;
RENDE NOTO
che questo Comune intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali ubicate sul territorio comunale un contributo a fondo perduto, relativo all’anno 2022 (terza annualità), secondo la procedura di seguito specificata:
1. Finalità
Il presente avviso è finalizzato a garantire il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con sede operativa nel comune di CICALA
Il contributo è cumulabile con le altre misure di sostegno previste da norme statali e regionali in favore di famiglie, lavoratori e imprese in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Importo complessivo
L’ammontare complessivo delle risorse economiche destinate alle finalità di cui al punto 1 è pari, per l’anno 2022, ad euro 15.818,00
3. Soggetti beneficiari
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 possono accedere ai contributi di cui al presente avviso le piccole imprese e le microimprese, in qualsiasi forma giuridica, che svolgano l’attività economica attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio comunale.
Per piccola impresa deve intendersi a norma dell’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Per microimpresa deve intendersi a norma dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Tutte le imprese che intendono richiedere il contributo:
- devono essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento e non devono essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- non devono avere debiti tributari nei confronti del Comune o devono impegnarsi a saldare eventuali debiti esistenti prima della liquidazione del contributo eventualmente concesso, autorizzando in ogni caso il Comune ad applicare la compensazione delle somme.
4. Criteri di attribuzione del contributo
Il contributo a fondo perduto relativamente all’anno 2022 è concesso in relazione spese di gestione, ivi comprese le spese relative alla ristrutturazione, all’ammodernamento e all’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali.
Ogni impresa può presentare un’unica richiesta di contributo.
Il fondo è complessivamente pari a euro 15.818,00 così suddivisi:
a) euro 1.000,00 cadauno, per le spese di gestione sostenute dalle imprese che avevano subito nell’anno 2020 una sospensione della propria attività, totale o parziale a seguito di provvedimenti statali o regionali per un periodo superiore a 90 giorni e comunque già presenti nell’elenco 2020 e che sono ancora in attività;
b) di seguito, euro 500,00 cadauno, per le spese di gestione sostenute dalle imprese che non avevano subito nell’anno 2020 sospensione delle proprie attività e che comunque erano già presenti nell’elenco 2020 e che sono ancora in attività;
c) in appresso, euro 250,00 cadauno, per le spese di gestione sostenute dalle imprese non presenti nell’elenco 2020, ma che comunque erano già aperte nel 2020 e sono ancora in attività;
d) infine, tutte le eventuali somme residue saranno redistribuite proporzionalmente fra tutte le domande pervenute, così come, in caso le richieste superino la somma disponibile, i contributi saranno opportunamente riparametrati percentualmente;
e) tutte le aziende che presenteranno domanda dovranno dichiarare di non avere debiti tributari nei confronti del Comune o di impegnarsi a saldare eventuali debiti esistenti prima della liquidazione del contributo eventualmente concesso, autorizzando in ogni caso il Comune ad applicare la compensazione delle somme.
5. Modalità di presentazione della domanda
Le richieste di contributo devono essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 19.10.2025.
Le richieste possono essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC: protocollo.cicala@asmepec.it) oppure con consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Cicala.
Le richieste devono essere presentate secondo il modello allegato al presente avviso.
Le richieste devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate dell’impresa e corredate della copia fotostatica non autenticata del documento d’identità o di riconoscimento del sottoscrittore.
6. Altre informazioni
Il Comune, a seguito della presentazione delle richieste, può richiedere di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell’erogazione del contributo e può procedere a controllare la veridicità delle dichiarazioni effettuate.
A conclusione della fase istruttoria, il Comune provvederà a comunicare l’ammissione al contributo mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell’ente nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.
Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
Il Comune ha facoltà di annullare il presente avviso in qualsiasi fase del procedimento. In caso di mancato stanziamento per qualsiasi motivo delle risorse previste dal D.P.C.M. 24 settembre 2020, i richiedenti non avranno diritto a nessun contributo.
Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Rosario Cianflone